Art. 33.
(Processo del lavoro).

      1. In materia di processo del lavoro, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ferma la specialità del processo del lavoro secondo le attuali linee generali, prevedere l'accelerazione delle procedure con riferimento alle controversie di particolare rilievo sociale, nonché razionalizzare e disciplinare il tentativo di conciliazione per le relative controversie;

          b) prevedere il regime delle novità in appello, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

          c) razionalizzare e disciplinare l'arbitrato in materia di lavoro;

          d) fatta salva la previsione dell'articolo 36, prevedere l'eseguibilità forzata nei confronti della pubblica amministrazione, ove datore di lavoro, nelle forme dell'esecuzione civile, dei titoli esecutivi e dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario aventi ad oggetto obblighi di fare e di non fare, o di produrre effetti giuridici;

          e) trasferire all'interno del codice e disciplinare unitariamente, eventualmente operandone la razionalizzazione, le norme relative al processo riguardanti il rapporto di lavoro contrattualizzato con le pubbliche amministrazioni.

 

Pag. 67